Art. 1) In data 27/11/2005, nei locali della sede sociale sita nel Comune di SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) alla Via Dante Alighieri, 21 si è costituita L’Associazione Culturale denominata ”I CAVALIERI DEL GIGLIO”, con sede alla Via Dante Alighieri, 21 – 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA). Essa sarà, di seguito, indicata sinteticamente come “Associazione”, senza ulteriore specificazione.
Art. 2) L’Associazione sovrintende e promuove, senza fine di lucro, rievocazioni storiche e religiose, svolge attività culturali, sportive e ricreative con particolare riguardo alle tradizioni popolari e al folklore.
Art. 3) Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che l’Associazione possiede e da tutto quanto potrà possedere in avvenire.
Art. 4) Le entrate sono rappresentate da:
- contribuzioni ordinarie – annue o mensili o periodiche dei soci;
- eventuali contributi di Enti Pubblici e privati;
- introiti da manifestazioni culturali;
- eventuali sottoscrizioni.
Art. 5) Per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione si propone di:
- organizzare convegni, semineri, conferenze e corsi di formazione.
- organizzare soggiorni, viaggi e manifestazioni a scopo culturale.
- conferire premi.
- istituire un bollettino dove documentare le proprie attività sociali, e aprire un sito internet.
- promuovere iniziative editoriali di interesse culturale.
- promuovere interventi umanitari, di assistenza e di benemerenza alla persone in difficoltà economica e sociale.
- collaborare con altre associazioni culturali e scientifiche, private e pubbliche, operanti in Italia e all’ estero nell’ambito degli interessi culturali e sociali perseguiti da “ I Cavalieri del Giglio”.
Art. 6) Possono far parte dell’Associazione persone di ambo i sessi, di qualsiasi nazionalità e ceto sociale purchè abbiano compiuto l’età di 18 anni. In possesso di idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano domanda scritta e contenente l’impegno ad osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di persone minorenni, possono essere iscritti in un albo esclusivo come soci “Novizi”, con espressa autorizzazione di colui che esercita la patria potestà o di chi ne fa le veci.
Art. 7) Le domande di ammissione vengono esaminate, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, con giudizio insindacabile.
Art. 8) I soci fondatori ed i soci ordinari hanno pari diritto al voto nelle Assemblee generali. I soci novizi non hanno diritto al voto fino a compimento della loro maggiore età, alla quale data diverranno soci ordinari a tutti gli effetti con tutti i diritti e doveri loro spettanti; possono però presenziare alle assemblee.
Art. 9) I soci hanno diritto di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione e di frequentare i locali della sede sociale.
Art. 10) Il socio che violi il presente Statuto o i propri doveri, collegati alla qualità di socio, è sottoposto ai provvedimenti, che il Consiglio Direttivo adotterà a suo carico.
Art. 11) Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12) L’Assemblea dei soci, sovrana rispetto a qualsiasi altro Organo, nonché a qualsiasi persona fisica che abbia aderito all’Associazione, si riunisce almeno una volta ogni anno, su convocazione disposta dal Presidente. E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria quanto segue:
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell’art.23 del presente Statuto.
- approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività e di condotta per l’anno sociale.
L’Assemblea ordinaria – che è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, della metà più uno degli aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto – delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno dei soci presente.
Art. 13) L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o qualora ne presenta richiesta almeno un quinto dei soci. Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea straordinaria le delibere di seguito indicate: sulla richiesta di scioglimento dell’Associazione; su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua disamina dal Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo dei soci. L’Assemblea straordinaria – che è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto – delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.
Art. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali e non sottoposti a provvedimenti disciplinari.
Art. 15) Il Consiglio Direttivo è formato dai soli Soci Fondatori e da i seguenti membri: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere; non ha un numero massimo di componenti e può essere ampliato con votazione unanime del consiglio stesso. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Art. 16) Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
- la redazione dei programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
- la redazione dei rendiconti economici (bilancio);
- la compilazione dei progetti per l’impiego del residuo di bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- l’approvazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- la formulazione del regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- la deliberazione circa la sospensione e/o l’espulsione dei soci.
Il Consiglio Direttivo, che è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, in numero comunque non inferiore a tre – delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto verbale, a cura del Segretario, che custodisce il libro delle riunioni.
Art. 17) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione. Può validamente rappresentare l’Associazione in tutti gli atti, contratti, giudizi, rapporti con Enti, società, Istituti pubblici e privati. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può delegare temporaneamente un membro del Consiglio Direttivo a svolgere le sue funzioni. La sua carica ha durata di 3 anni.
Art. 18) Al Tesoriere è data la responsabilità della situazione patrimoniale dell’Associazione. E non può avere funzioni di segretario.
Art. 19) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente. Verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti. Le cariche hanno durata di 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.
Art. 20) E’ fatto espresso divieto, nel corso della vita dell’Associazione, di distribuzione, anche il modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.
Art. 21) I membri dell’Associazione possono essere chiamati a svolgere Prestazioni Professionali all’interno della stessa. Essi hanno diritto, se ne fanno richiesta, di essere remunerati secondo tabella professionale.
Art. 22) Il rendiconto economico (bilancio) comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Art. 23) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
- il 30% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per le iniziative dell’associazione.
Art. 24) La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza di 4/5 dei presenti.
Art. 25) In caso di scioglimento l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’Art. 12 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26) Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si rimanda alle norme in materia di associazione contenute nel codice Civile, e ogni altra disposizione di legge.
Letto, approvato e sottoscritto dall’Assemblea.











